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Massaggiatore C. B.
NOTA: La presente procedura è solamente indicativa e può variare in funzione di Leggi regionali e normative locali (comunali e provinciali), per cui non è da ritenere un documento ufficiale. Consigliamo quindi di prendere, contatti con gli enti locali ai quali va richiesta la conferma delle procedure da Noi illustrate.
Per aprire un gabinetto massoterapico: è sufficiente recapitare al Sindaco competente per territorio la Denuncia d’Inizio Attività. Alla D.I.A. vanno allegati il titolo abilitante alla professione di Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici, la planimetria e la destinazione d’uso dei locali.
Per aprire un gabinetto massoterapico, così come indicato nel contemplato nel R.D. 31 maggio 1928 n.1334, art. 20 e dalla L. 5 luglio 1961, n. 570, art. 11 lett. B, non è necessaria la presenza del medico.
Diversamente, per aprire un centro di FKT sarà necessario una direzione sanitaria, come previsto per qualsiasi attività paramedica diversa dalla mera opera professionale.
Sarà anche possibile l'apertura di uno studio professionale associato, ovviamente solo tra due MCB, purchè non vi sia uno scambio di pazienti, da un professionista all'altro, lo prevede la Legge Bersani 248/2006.L'apertura di uno studio professionale associato è solo finalizzata alla suddivisione delle spese, a titolo di esempio:
una segretaria, telefono, luce ecc...
Caratteristiche dei locali:
lo studio deve essere registrato come uso commerciale, non residenziale ma eventualmente si puo' richiedere il cambio d'uso;
tutti gli accessi devono consentire il passaggio dei disabili;
il bagno, se unico, deve essere comunicante sia con la sala d'attesa che con lo studio;
le dimensioni minime del locale, e le altre caratteristiche tecniche variano da comune a comune in base al regolamento di igiene e sanità pubblica approvato.
Non bisogna assolutamente confondere il gabinetto massoterapico, adibito esclusivamente all’esercizio dell’ attività professionale, con l’ambulatorio di fisio-kinesiterapia, regolamentato dal D.P.R. 14 gennaio 1997 n°37, dove è necessario un direttore sanitario.
Per aprire un gabinetto massoterapico senza l'uso di apparecchiature in ausilio al massaggio, è necessario osservare solo i punti: a, b, e. Massaggiatore e Capo Bagnino, fermo restando e fatti salvi i requisiti di sicurezza dell’impiantistica elettrica dello proprio Studio, per utilizzare apparecchiature, in ausilio alla massoterapia e riconducibili alla balneologia, nel proprio studio professionale, deve seguire la seguente procedura:
a) comunicazione di apertura dello studio tramite D.I.A. al Sindaco o alla ASL di riferimento;
b) alla D.I.A. vanno allegati il Diploma di Massaggiatore e Capo Bagnino, la planimetria con copia del contratto di locazione e la destinazione d’uso dei locali;
c) è necessario allegare alla D.I.A. una relazione tecnica, redatta da un tecnico (ingegnere, geometra, architetto) che attesti l’agibilità dei locali, la sicurezza e la conformità dell’impiantistica elettrica e termoidraulica alle vigenti normative;
d) nessuna autorizzazione deve essere preventivamente richiesta alla ASL competente per territorio che, comunque, potrà effettuare controlli;
e) apertura della partita I.V.A. e tenuta dei libri contabili vidimati. Le prestazioni sanitarie fornite alla persona sono esenti IVA ai sensi del D.M. del 17 Maggio 2002. Vi consigliamo comunque sempre un commercialista per la gestione dell'attività. La pubblicità sanitaria è regolamentata dalla legge n. 175/92 e successive modificazioni. A tale proposito si ricorda che il Decreto Legge 14 ottobre 1999 n. 362, consente la pubblicità, oltre che sulle riviste specializzate del settore, anche su giornali quotidiani e periodici di informazione.
La domanda per poter effettuare pubblicità sanitaria (targhe, inserzioni ecc.) va indirizzata al Sindaco competente per territorio che ne autorizza la relativa concessione. La pubblicità sanitaria può essere effettuata solo quando si è in possesso del relativo numero di concessione rilasciato dal Sindaco e deve essere effettuata rigorosamente ai sensi di legge. È bene ricordare che l’art. 2, del DL. 223/06 ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali:
l’obbligo delle tariffe fisse o minime e il divieto di pattuire compensi al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
LEGGE PRIVACY
Il professionista è obbligato al rispetto delle norme sulla privacy (legge 31 dicembre 1996 n. 675 “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, la legge 1 marzo 2005 di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2004). La normativa prevede, tra l’altro, la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza, come previsto dal decreto legislativo 196/2003.
Il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) è un documento di pianificazione della sicurezza dei dati che attesta l’adeguamento della struttura (associazione, studio professionale, azienda...) alle vigenti leggi.
Banche dati, schedari, registri, cartelle cliniche dovranno essere conservati con opportuni accorgimenti al fine di tutelarne la riservatezza.
ASSOCIAZIONI E SOCIETÁ DI PROFESSIONISTI
Il DL. 223/06 del ministro Bersani ha abolito il divieto di associazione tra professionisti (società di persone quali SS, SNC, SAS e associazioni tra professionisti; resta il divieto per le società di capitali) a condizione che:
l’oggetto sociale relativo all’attività libero professionale deve essere esclusivo; medesimo professionista non può partecipare a più di una società; specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria responsabilità.
Non esistono più divieti di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di persone o associazioni tra professionisti.
Classificazione Istat - NUP ( Classificazione e nomenclatura delle Unita' professionali)
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Descrizione della professione
3.2.1.4.1 - Fisioterapisti e tecnici della riabilitazione
Le professioni comprese in questa unità eseguono interventi di prevenzione e praticano, su indicazione medica, attività di rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie, cognitive, del linguaggio e della comunicazione, delle patologie psichiatriche e neuropsichiatriche infantili - di natura congenita o conseguenti ad eventi traumatici o patologici- utilizzando terapie fisiche, manuali, strumentali ed occupazionali; propongono l'adozione di protesi ed ausili, ne addestrano all'uso e ne verificano l'efficacia.
Elenco:
cinesiterapista
educatore professionale
elettroterapista
elioterapista
ergoterapista
fisiokinesiterapista
fisioterapista
fisioterapista correttivo
fisioterapista per disabili
idroterapista
logopedista
logoterapista
massaggiatore fisioterapista
massofisioterapista
massoterapista
mesoterapista
operatore di riabilitazione
ortofonista
podologo
psicomotricista
tecnico della riabilitazione motoria
tecnico polmonare e della respirazione
terapista del linguaggio
terapista della riabilitazione motoria
terapista della riabilitazione neuro-psicomotoria dell’età evolutiva
terapista della riabilitazione psichiatrica
terapista occupazionale
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Codici di classificazione Ateco 2007
I codici di classificazione della partita Iva sono stati aggiornati nel 2007. Riportiamo le classificazioni Ateco 2007 e quella precedente 2004.
Ateco 2007 86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca.
servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell’optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche eccetera
attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti
Ateco 2004 85.14.2 - Attività professionali paramediche indipendenti
attività sanitarie non svolte da ospedali né da medici, ma da personale paramedico legalmente riconosciuto. Esse possono includere attività di infermiere, ostetriche, fisioterapisti o altro personale paramedico, ad es. nei seguenti campi: optometria, ortottica, idroterapia, massaggi, terapia professionale, logopedia, chiropodia, omeopatia, chiroterapia, agopuntura, ippoterapia, ecc. Tali attività possono essere svolte in ambulatori, presso i luoghi di lavoro, scuole, case di riposo, organizzazioni sindacali e confraternite, in centri sanitari residenziali diversi dagli ospedali, nonché in studi privati, a domicilio dei pazienti o altrove;
attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti e le infermiere che svolgono attività dentistiche presso le scuole